Circolare 12

Fruizione permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della l.104/1992 docenti e personale ata.

Fruizione permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 della l.104/1992 docenti e personale ata.

A tutto il personale DOCENTE e ATA

Al DSGA

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Alla luce delle disposizioni normative relative alla fruizione dei permessi per coloro che assistono i familiari con L. 104, al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituzione scolastica, si forniscono le seguenti indicazioni:

  • Conferma istanza: Coloro che fruiscono dei permessi retribuiti di cui all’oggetto devono rinnovare/confermare la domanda all’inizio di ogni anno scolastico;
  • Prima istanza: la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione della relativa autorizzazione. La medesima richiesta,  per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Di seguito si ricordano le principali disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all’oggetto e le modalità di fruizione dei permessi.

  • l’assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa).
  • Si elimina di fatto il concetto “Referente unico”, autorizzando la fruizione dei permessi mensili tra più soggetti aventi diritto, sempre nel limite dei 3 giorni mensili ai sensi del D.L. del 30/06/2022
  • Si precisa altresì che il “soggetto avente diritto”, firmerà una dichiarazione sostitutiva a cadenza mensile, contestualmente alla programmazione, dichiarando che gli altri soggetti aventi diritto non usufruiranno di ulteriori tre giorni nello stesso mese.

I permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

  •  in giornate non ricorrenti;
  • con comunicazione al Dirigente della programmazione mensile relativa alla fruizione dei permessi di cui all’oggetto, da inviare all’inizio di ciascun mese e con congruo anticipo, salvo dimostrate situazioni di urgenza (Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010, circ. INPS n. 45 del 01.03.2011);
  • Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata, dandone motivata giustificazione;
  • le domande relative ai congedi straordinari biennali (ai sensi delle modifiche art. 42 Dlgs 151/2001) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico entro 30 giorni dalla richiesta. Possono essere concessi solo se si è conviventi (anche il convivente di fatto oltre l’unione della parte civile) con il familiare disabile. Per la richiesta NON utilizzare il registro elettronico ma e esclusivamente i modelli forniti dalla segreteria.

NOTA: per il personale ATA, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 2016/2019, il dipendente ha diritto a fruire dei tre giorni di permesso che possono essere utilizzati anche a ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

I lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992 sono tenuti, all’inizio di ogni mese, a comunicare al Dirigente Scolastico, via mail tramite la email istituzionale, le modalità di fruizione dei 3 giorni di permesso per permettere una migliore organizzazione del servizio.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Piera FATTIBENE

Documenti

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